Pensione di inabilità per i dipendenti locali Requisiti contributivi e sanitari:
PROCEDIMENTO: La domanda deve essere presentata dal diretto interessato all’ente datore di lavoro il quale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti contributivi, la trasmette alla sede provinciale dell’Inpdap e, contestualmente, dispone l’accertamento sanitario presso la commissione medica preposta. Se nel verbale della commissione medica risulta lo stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, l’amministrazione di appartenenza provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro e la sede provinciale dell’Inpdap alla liquidazione della pensione. Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro (il dipendente può non accettare di essere adibito ad altre mansioni e chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro). In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni. Ricordiamo che oltre alla inabilità a svolgere qualsiasi lavoro e alla inabilità al servizio o mansione, vi è un livello intermedio di inabilità il cui riconoscimento, da parte dell’ASL, non richiede una menomazione altamente invalidante ma tale, comunque, da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa: la cosiddetta inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (ex art. 13 della legge 274/91), che dà diritto al trattamento pensionistico se il lavoratore può far valere almeno 15 anni di servizio.
Pensione di inabilità per i dipendenti retribuiti dal Tesoro La domanda deve essere presentata dal diretto interessato alla scuola, secondo la legge n. 355 dell’8 agosto 1995, corredata da un certificato medico redatto dal medico di base su apposito stampato. La scuola deve fornire il modello di domanda e il fac-simile del certificato medico. Ricordiamo che se al dipendente non è riconosciuta l’inabilità al lavoro ma l’inidoneità permanente al servizio (vedi mansione specifica: insegnante, assistente amministrativo, assistente tecnico di laboratorio, collaboratore scolastico, ecc.) e l’idoneità ad altre mansioni, lo stesso può rifiutare di essere adibito a svolgere quest’ultime e può chiedere al Dirigente scolastico la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute. Una volta avuta la risoluzione del rapporto di lavoro, deve inoltrare domanda di pensione al Centro Servizi Amministrativi competente per territorio – ex Provveditorato agli Studi -, (il tutto se in possesso dei contributi richiesti – vedi sopra -) N.B. E’ SEMPRE CONSIGLIABILE CHE IL LAVORATORE SI PRESENTI ALLA VISITA ACCOMPAGNATO DA UNA MEDICO LEGALE DA LUI SCELTO O DAL SUO STESSO MEDICO DI BASE (la presenza di uno di questi è sempre determinante per la spiegazione della patologia ed ha quindi un peso rilevante ai fini del giudizio diagnostico da parte della commissione che deve emettere il giudizio finale. SI RICORDA, INOLTRE, CHE SAREBBE OPPORTUNO CHIEDERE SUPPORTO AD UN PATRONATO DEI LAVORATORI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E PER L’ASSISTENZA MEDICO LEGALE
LAVORATORI DIPENDENTI DA PRIVATI
ASSEGNO DI INVALIDITÀ: Ha diritto all’assegno ordinario di invalidità il lavoratore in possesso contemporaneamente dei requisiti sanitario e contributivo. Il requisito contributivo è raggiunto quando vi sia stato un versamento di almeno 5 anni, dei quali almeno 3 siano stati versati nel quinquennio precedente alla data della domanda di assegno. L’assegno di invalidità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, con le limitazioni previste per il cumulo. Per ottenere l’assegno di inabilità il lavoratore deve presentare domanda alla sede INPS competente per territorio. Il modello di domanda si può ritirare presso le sedi INPS o presso un Patronato del lavoratori. Il lavoratore titolare dell’assegno di invalidità può essere sottoposto in qualsiasi momento ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità, su iniziativa dell’Istituto previdenziale o su richiesta del titolare medesimo. L’importo dell’assegno viene calcolato in proporzione ai contributi versati al momento della domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente, indipendentemente dal fatto che l’interessato presenti domanda, fermo restando la facoltà dell’INPS di disporre un’eventuale revisione dello stato invalidante. TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI VECCHIAIA: L’assegno di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia. I periodi di godimento dell’assegno durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa sono utili ai fini del perfezionamento dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia. SI RICORDA, INOLTRE, CHE SAREBBE OPPORTUNO CHIEDERE SUPPORTO AD UN PATRONATO DEI LAVORATORI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E PER L’ASSISTENZA MEDICO LEGALE.
INVALIDITÀ CIVILE
La domanda per ottenere l’invalidità civile si presenta alla ASL competente per territorio, corredata di tutta la documentazione medica che esprima in dettaglio la patologia, meglio se corredata anche da una diagnosi funzionale sulle capacità della persona. Il modello di domanda si può ritirare presso la sede ASL competente per territorio o presso un Patronato dei lavoratori.
RICOLLOCAMENTO MIRATO (L. 68/99)
Se si è ottenuta un’invalidità civile superiore al 45%, si può presentare domanda di ricollocamento mirato (che cioè tenga conto della capacità lavorativa) alla ASL competente per territorio. La capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica dell’ASL sarà comunicata d’ufficio al lavoratore e all’Ufficio Provinciale per l’Occupazione, che provvederà al collocamento mirato. Il lavoratore potrà esibire la comunicazione al datore di lavoro presso il quale già lavora ai fini dell’assunzione in quota invalidi e per un possibile cambio di mansione confacente alla capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica.
RICONOSCIMENTO IN BASE ALLA L. 104/92 – (LEGGE QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE) Le possibilità che la L. 104/92 offre al lavoratore adulto (per i minori vedi sezione dedicata alle pratiche da espletarsi per gli stessi) sono di ottenere il riconoscimento di “persona portatrice di handicap”, o “persona portatrice di handicap con connotazione di gravità”(quest’ultimo ai sensi dell’art. 3 comma 1 della stessa L. 104/92). La richiesta di riconoscimento di portatore di handicap in base alla legge 104/92 è indipendente dal riconoscimento di invalidità civile. Può essere presentata sia da chi ha ottenuto l’invalidità civile (non è rilevante la percentuale riconosciuta) sia da chi non ha mai presentato istanza volta ad ottenere l’invalidità. La domanda va presentata all’ALS competente per territorio (corredata di tutta la documentazione medica in possesso dell’interessato), i modelli si possono ritirare presso la stessa ALS. SI RICORDA, INOLTRE, CHE SAREBBE OPPORTUNO CHIEDERE SUPPORTO AD UN PATRONATO DEI LAVORATORI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E PER L’ASSISTENZA MEDICO LEGALE.
TAGLIANDO DISABILI PER USUFRUIRE Per ottenere il “tagliando disabili” si deve presentare la domanda, compilata dal proprio medico di base e corredata di tutta la documentazione medica riguardante la patologia, all’ASL di appartenenza per territorio. |