Statuto

ATTO COSTITUTIVO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L’anno 2004 il giorno 1° del mese di giugno alle ore 17,30 in Pavia, presso L’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Genetica e Microbiologia, via Ferrata 1 – Pavia, sono presenti:
. il Sig. Agostino Bergonzi, nato a Piacenza il 17/11/1973, c.f. BRGGTN73S17G535U, residente a Piacenza in via Beverora 18/B;
. . la Sig.ra Enrica Capelli, nata a Borgonovo Val Tidone (PC) il 13/1/1954, c.f. CPLNRC54A53B025Q, residente a Pavia in via Amendola 20;
. la Sig.ra Nicoletta Carlo-Stella, nata a Cleveland (U.S.A.), il 25/11/1966, c.f. CLRNLT66S65Z404B, residente a Pavia in via Menocchio 10;
. la Sig.ra Mariaclara Cuccia, nata a Lodi il 21/9/1947, c.f. CCCMCL47P61E648D, residente a Travaccò Siccomario (PV) in via Cà Trezzi 3;
. il Sig. Bruno Cuneo, nato a San Isidro (Perù), il 10/11/1957, c.f. CNUBRN57S10Z611B residente a Pavia in via Torretta 43;
. il Sig. Lorenzo Lorusso, nato a Sant’Agata di Puglia (FG) il 16/6/1959, c.f. LRSLNZ59H16I193M, residente a Pavia in via Luigi Marangoni 35.
Tra le parti convenute si conviene quanto segue:

1) fra i comparenti viene costituita ad ogni effetto di legge una Organizzazione di Volontariato in forma di Associazione denominata “Associazione Malati di CFS ONLUS”;

2) l’Associazione ha per scopo quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria nello spirito della Legge n.266/1991;

3) l’Associazione ha sede in Pavia via Luigi Marangoni 35;

4) la durata, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione sono disciplinati dallo Statuto sociale letto, approvato e sottoscritto dalle parti, allegato al presente atto quale sua parte integrante;

5) il patrimonio è ripartito in un numero illimitato di quote associative del valore nominale di euro quindici ( 15); i comparenti dichiarano di sottoscrivere n. 1 quota associativa ciascuno dando atto che essi hanno provveduto al versamento del relativo importo;

6) a comporre il Consiglio Direttivo per i primi due esercizi sociali vengono eletti all’unanimità e nominati i Signori:
. il Sig. Lorenzo Lorusso, nato a Sant’Agata di Puglia (FG) il 16/6/1959, c.f. LRSLNZ59H16I193M;
. il Sig. Agostino Bergonzi, nato a Piacenza il 17/11/1973, c.f. BRGGTN73S17G535U;
. il Sig. Bruno Cuneo, nato a San Isidro (Perù), il 10/11/1957, c.f. CNUBRN57S10Z611B;
. la Sig.ra Enrica Capelli, nata a Borgonovo Val Tidone (PC) il 13/1/1954, c.f. CPLNRC54A53B025Q;
. la Sig.ra Nicoletta Carlo-Stella, nata a nata a Cleveland (U.S.A.), il 25/11/1966, c.f. CLRNLT66S65Z404B;
di cui il Sig. Lorenzo Lorusso Presidente, il Sig. Agostino Bergonzi Vicepresidente e il Sig.Bruno Cuneo Segretario; tutti accettano le cariche;

7) il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del corrente anno; gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno come da Statuto;

8) il Sig. Lorenzo Lorusso viene da tutti i comparenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge;

9) le spese e tasse del presente atto sono a carico della costituita Associazione.
Pavia, 1 giugno 2004.

STATUTO “ASSOCIAZIONE MALATI DI CFS”
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS IN FORMA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Costituzione
E’ costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata “Associazione Malati di CFS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, in breve denominabile anche “Associazione Malati di CFS ONLUS”, in forma d’associazione non riconosciuta. L’Organizzazione di Volontariato avrà durata fino al 2050.
Art. 2: Statuto
L’Organizzazione “Associazione Malati di CFS ONLUS” è disciplinata dal seguente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n.266/1991, della Legge Regionale n.22/1993, del D.Lgs. n.460/1997 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fini di lucro di utilità sociale.
Art. 3: Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.
Art. 4: Oggetto e scopo
L’Organizzazione di Volontariato non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e potrà pertanto svolgere, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:
• Fornire ai pazienti e ai loro familiari informazioni e documentazione in merito alla patologia, centri di cura, terapie, diritti della persona, supporto per le pratiche assistenziali presso le istituzioni pubbliche competenti;
• tutelare e promuovere lo sviluppo della banca biologica costituita presso il laboratorio di Immunogenetica dell’Università di Pavia controllando che ne sia fatto un uso corretto;
• vagliare la validità scientifica di chi ne chiedesse l’utilizzo e approvarne l’uso;
• diffondere la conoscenza della CFS attraverso pubblicazioni convegni, simposi, presso
le istituzioni mediche, le istituzioni pubbliche competenti in tema di sanità della
provincia e della regione;
• promuovere politiche di tutela dei malati presso le istituzioni competenti della
provincia e della regione;
• diffondere la conoscenza in merito alle attività di studio e di ricerca sulla CFS in ambito nazionale e internazionale con l’intento di contribuire alla sua comprensione e cura;
• promuovere la raccolta di fondi necessari per lo sviluppo della ricerca sulla CFS;
• stimolare l’interesse da parte delle istituzioni mediche e Università allo studio e alla
ricerca della CFS;
• promuovere lo sviluppo di contatti con analoghe associazioni o strutture esistenti in
ambito nazionale ed internazionale.
L’Organizzazione di Volontariato non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

TITOLO II – ADERENTI
Art. 5: Ammissione
Sono aderenti dell’Organizzazione di Volontariato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Organizzazione e si impegnano per realizzarle versando la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all’Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.
Art. 6: Adesione
L’adesione all’Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione all’Organizzazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento (ove presente) e per la nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I soci hanno l’impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, secondo quanto necessario, ai fini del perseguimento degli scopi dell’Organizzazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.
Art. 7: Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Art. 8: Recesso
Chiunque aderisca all’organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti allo stesso; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota associativa annuale.
Art. 9. Esclusione
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Organizzazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall’articolo 15 del presente Statuto. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III – ORGANI Art. 10: Organi dell’Organizzazione di Volontariato
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
e) il Segretario del Consiglio Direttivo
Art. 11: Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Organizzazione di Volontariato ed è l’organo sovrano dell’Organizzazione stessa. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi da un socio nominato dall’Assemblea.
Art. 12: Convocazione
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell’esercizio in corso). Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda
convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’Organizzazione, almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.
Art. 13: Oggetto delle delibere assembleari L’Assemblea:
a) provvede all’elezione del Consiglio Direttivo;
b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Organizzazione;
c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
d) approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività
dell’Organizzazione;
e) approva il bilancio consuntivo e preventivo redatto dal Consiglio Direttivo;
f) ratifica l’importo della quota associativa proposta annualmente dal Consiglio
Direttivo;
g) delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché
di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione stessa, qualora ciò sia
consentito dalla legge e dal presente Statuto;
h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Organizzazione e la devoluzione del
suo patrimonio.
Art. 14: Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati nel primo comma.
Art. 15: Votazioni
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale se prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione e l’approvazione del bilancio. Nelle votazioni l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Art. 16: Il Consiglio Direttivo
L’Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di due anni. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente,
un Vicepresidente e un Segretario. Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevali il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Art. 17: Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell’Organizzazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente dura in carica due anni. L’Assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Organizzazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e en cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Organizzazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’Organizzazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Art. 18: Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, a maggioranza assoluta dei voti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Art. 19: Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, a maggioranza assoluta dei voti. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coaudiva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Organizzazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti.
Il Segretario svolge le funzioni di Tesoriere, ovvero cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, predispone la tenuta dei libri contabili, effettua le relative verifiche e cura l’inventario di tutti i beni dell’Organizzazione.
Art. 20: Il Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea può provvedere contestualmente o successivamente all’elezione del Consiglio Direttivo alla nomina di tre Revisori dei Conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dal Collegio stesso, tra i Revisori stessi, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte all’anno. Il componenti del Collegio durano in carica due anni. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle Adunanze dell’Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Organizzazione e dei relativi Libri, danno parere sui bilanci.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO
Art. 21: Patrimonio
Il Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Organizzazione:
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Organizzazione sono costituite:
• • • •
d) dalle quote associative se deliberate;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio:
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
donazioni corrisposte da Fondazioni, aziende e soggetti privati per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e attività aventi fini sociali;
dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.
Tutti i beni appartenenti all’organizzazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
Art. 22: Contributi
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa annuale, il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il contributo
associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 23: Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Art. 24: Bilancio
Gli esercizi dell’Organizzazione di Volontariato chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea come disciplinato dall’art. 12 del presente Statuto. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, come disciplinato dall’articolo 12 del presente Statuto. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Organizzazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 25: Avanzi di gestione
All’Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che, per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L’Organizzazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO V – RESPONSABILITA’ Art. 26: Responsabilità ed assicurazione
Gli aderenti all’Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L’Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L’Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Organizzazione stessa.
Art. 27: Scioglimento

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Organizzazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 no 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo scioglimento dell’Organizzazione è deliberato a maggioranza dei (tre quarti) dei componenti dell’Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.
Art. 28: Clausola compromissoria
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Organizzazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Art. 29: Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.
Pavia, 1 giugno 2004.

 

SCARICA LO STATUTO IN FORMATO PDF